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Ipotesti di statuto della Fondazione della galleria Civica di Trento

La versione definitiva sarà pubblicata quando verranno presentati anche i soggetti privati che affiancheranno il Comune

STATUTO DELLA FONDAZIONE ART.CORE
CENTRO DI RICERCA SULLA CONTEMPORANEITA' DI TRENTO




Art. 1
Denominazione

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata «ART.CORE - Centro di ricerca sulla contemporaneità di Trento», di seguito Fondazione.
2. Essa costituisce l'evoluzione della Galleria civica d'arte contemporanea di Trento, gestita dal Comune di Trento.


Art. 2
Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Trento, via Belenzani.


Art. 3
Scopo e obiettivi della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. Persegue fini di pubblica utilità.
2. La Fondazione ha come fine quello di informare, documentare, promuovere il confronto, sostenere l'innovazione, favorire e partecipare attivamente al dibattito sull'arte contemporanea nelle sue diverse espressioni in una prospettiva che coniughi l'attenzione per la dimensione locale e la proiezione internazionale.
3. Pur nella sua configurazione istituzionale e organizzativa, orientata al conseguimento di margini ottimali di efficienza gestionale e di economicità, la Fondazione mantiene finalità pubbliche, che devono trovare piena e costante corrispondenza, da un lato, nella trasparenza e nel pluralismo e, dall'altro, nell'autonomia e nell'imparzialità della propria linea culturale.
4. La Fondazione ha come oggetto di indagine la pluralità, l'integrazione e l'evoluzione dei linguaggi e dei codici espressivi; la sua linea di ricerca dedica particolare attenzione alle dimensioni e alle implicazioni sociali, etiche, civili dell'arte, alla relazione fra arte e contesto urbano, al nesso fra arte e nuove tecnologie, al rapporto con la pluralità e la diversità delle culture dal punto di vista etnico, di genere, di generazione.
5. La Fondazione persegue - sia nella dimensione produttiva, sia in quella distributiva, sia in quella formativa, sia in quella promozionale - l' interazione tra la proiezione internazionale della propria attività e la valorizzazione della dimensione locale quale espressione della propria civicità e radicamento.
6. La Fondazione realizza queste finalità attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) per quanto attiene alla dimensione produttiva e distributiva, l'organizzazione, la promozione, il sostegno ad attività espositive, incontri, convegni, seminari, mostre permanenti o temporanee, concerti, eventi, manifestazioni, pubblicazioni, produzioni audiovisive, iniziative editoriali;
b) per quanto concerne la dimensione formativa e scientifica, la realizzazione e/o la partecipazione ad attività di studio, di ricerca, didattiche e divulgative;
c) per quanto riguarda la dimensione economica, ferma restando l'assenza di scopo di lucro e l'indipendenza da logiche di immediata redditività degli investimenti realizzati, l'esplorazione delle potenzialità economiche dell'arte e della creatività;
d) ogni altra iniziativa ritenuta utile, opportuna o comunque coerente con il conseguimento del proprio scopo istituzionale.
7. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati, specifici del proprio oggetto sociale, la Fondazione persegue attivamente e costantemente l'interazione ed una relazione di complementarietà e di reciprocità con i soggetti operanti nel settore della ricerca estetica, della formazione, della creatività, dell'economia della cultura, sia in ambito locale, sia in ambito nazionale e internazionale.


Art. 4
Principi, metodi e strumenti della Fondazione

1. La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:
a) distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo e le prerogative che appartengono alla autonomia scientifica e gestionale;
b) conseguimento di equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
c) trasparenza nelle procedure di selezione del personale, orientamento verso la produzione di stabili competenze distintive, investimento nelle risorse umane;
d) valutazione indipendente dei risultati delle attività svolte.
2. La Fondazione, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, si pone l'obiettivo di partecipare al sistema museale trentino, ricercando la qualificazione prevista dagli articoli 16 e 23 della l.p. 5/2007, e coopera con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca.
3. La Fondazione regola di norma i propri rapporti con i fondatori ed i partecipanti, con gli enti pubblici locali, con le relative strutture e con i loro enti funzionali tramite accordi formalizzati su base pluriennale.
4. La Fondazione può conseguire i propri scopi anche attraverso:
a) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati nel rispetto degli scopi statutari;
b) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente ai propri scopi, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;
c) lo svolgimento, nei limiti dei vincoli fissati e secondo le finalità stabilite dal presente statuto, di attività imprenditoriali.


Art. 5
Fondatori
1. Sono fondatori il Comune di Trento e… [i partner che verranno presentati in un secondo momento - NdR].
2. Sono altresì considerati fondatori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, gli enti e le organizzazioni che, condividendo espressamente le finalità della Fondazione, contribuendo al sostegno della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal presente statuto, sottoscrivano il medesimo entro 12 mesi dalla data di costituzione della Fondazione stessa.
3. I fondatori concorrono alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione in misura non inferiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro.
4. I fondatori possono recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta, adottata da un organismo competente, con effetto a partire dal secondo esercizio successivo a quello della comunicazione.


Art. 6
Partecipanti
1. Possono divenire partecipanti i soggetti pubblici e privati che, condividendo lo scopo della Fondazione e intendendo contribuire alle spese annuali di esercizio ed eventualmente al Fondo di dotazione, sono ammessi dal Collegio dei fondatori e partecipanti con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione. Non sono prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento della stessa.
2. La delibera di ammissione dei partecipanti è comunicata con lettera raccomandata al nuovo partecipante e dovrà indicare la quota annuale da versare alla Fondazione per le spese di esercizio e l'eventuale conferimento iniziale al Fondo di dotazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo partecipante dovrà inviare alla Fondazione la dichiarazione di accettazione, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione.
3. Ogni partecipante può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dall'1. gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.
4. Comportano la decadenza dalla qualità di partecipante, senza necessità di presa d'atto:
a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Collegio dei fondatori e dei partecipanti;
b) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del Collegio dei fondatori e dei partecipanti.


Art. 7
Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei fondatori e dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Comitato scientifico;
f) il Revisore dei conti.


Art. 8
Collegio dei fondatori e dei partecipanti
1. Il Collegio dei fondatori e dei partecipanti è composto da un rappresentante per ogni fondatore e per ogni partecipante. Nel caso di persone giuridiche, partecipa al Collegio il legale rappresentante o suo delegato. Con apposito regolamento possono essere disciplinate modalità differenziate di votazione e di deliberazione.
2. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti o da 1/3 dei fondatori.
3. La convocazione, comunicata almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell' ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
4. I componenti possono presentare al collegio interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni.
5. Il Collegio:
a) elegge il proprio Presidente;
b) nomina il Consiglio di amministrazione e ne determina il gettone di presenza;
c) approva il programma annuale e triennale di attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio annuale e triennale ed il bilancio consuntivo;
d) fissa, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'ammontare della quota annuale di finanziamento dovuta dai fondatori e dai partecipanti; e) delibera le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
f) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti e comunque del rappresentante del Comune di Trento;
g) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'ammissione dei partecipanti, determinando l'entità della partecipazione annuale di questi ultimi al fondo di gestione;
h) stabilisce i gettoni e gli eventuali rimborsi-spese del Consiglio di amministrazione.
6. L'attività del Collegio è prestata gratuitamente.


Art. 9
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre persone, una delle quali è designata dal Comune di Trento e riveste anche la carica di Presidente.
3. I suoi componenti durano in carica per cinque anni.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con altro idoneo mezzo che consenta di documentare l'avvenuta ricezione della convocazione.
5. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.


Art. 10
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo annuale e triennale e quello consuntivo;
b) predispone il programma annuale d'attività, in collaborazione con il Direttore, acquisito l'orientamento del Comitato scientifico;
c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
d) nomina nel suo seno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
e) nomina il Direttore della Fondazione e ne determina il compenso;
f) stabilisce e gestisce i rapporti di lavoro del personale della Fondazione;
g) provvede alle altre nomine di competenza della Fondazione;
h) adotta i regolamenti predisposti dal Direttore, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
i) propone al Collegio dei fondatori e dei partecipanti l'ammissione dei partecipanti;
j) attribuisce ai Consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
k) propone al Collegio dei fondatori e dei partecipanti l'ammontare della quota annuale di partecipazione;
l) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
m) propone le modifiche statutarie;
n) delibera sulla costituzione e la partecipazione a enti, società e agli altri organismi;
o) stabilisce gli eventuali rimborsi-spese del Presidente ed i gettoni del Comitato scientifico e del Revisore dei conti;
p) esercita gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non attribuiti dallo statuto ad altri organi.


Art. 11
Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
2. Assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione che rappresenta il Comune di Trento.
3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
b) stipula gli accordi e le convenzioni approvati dal Consiglio di amministrazione;
c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
d) vigila sul buon andamento della Fondazione;
e) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da ratificare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla loro adozione dal Consiglio di amministrazione.


Art. 12
Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, con contratto a termine di durata quinquennale ad una persona in possesso di specifici e riconoscibili requisiti. La sussistenza dei requisiti deve essere dettagliatamente indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Direttore:
a) è responsabile operativo dell'attività della Fondazione;
b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione, dei programmi annuali e pluriennali di attività e degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
c) redige i bilanci di previsione, le loro variazioni, il conto consuntivo e la relazione illustrativa e li trasmette al Consiglio di amministrazione;
d) redige il programma annuale di attività e lo trasmette al Consiglio di amministrazione;
e) coordina il personale della Fondazione e svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) è responsabile dei beni a qualsiasi titolo affidati alla Fondazione;
g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al presidente dell'organo collegiale. La funzione di segretario verbalizzante può essere delegata ad un dipendente della Fondazione.


Art. 13
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri, uno dei quali indicato dall'Università degli studi di Trento, in possesso di specifici e documentati requisiti di carattere artistico o manageriale nel settore dell'arte contemporanea.
2. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive ed ha la finalità di fornire indirizzi ed orientamenti per la programmazione delle attività della Fondazione e di valutarne gli esiti e gli impatti.
3. Assume le funzioni di coordinamento del Comitato scientifico il componente indicato dall'università degli studi di Trento.


Art. 14
Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Revisore dei conti è nominato dal Comune di Trento.
3. Il Revisore dei conti:
a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
c) adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dal Codice civile.
4. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, senza diritto di voto.
5. Dell'attività del Revisore dei conti è redatto verbale, trascritto in apposito registro.


Art. 15
Patrimonio e strumenti finanziari

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione, o fondo di dotazione, è costituito dal complesso dei beni mobili (opere, collezioni, dotazioni strumentali), immobili e delle dotazioni finanziarie (di cui all'art. 5, comma 3 del presente statuto) conferiti dai fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.
2. Tale patrimonio può essere successivamente incrementato da:
a) ulteriori conferimenti da parte dei fondatori e partecipanti;
b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della fondazione;
c) avanzi di gestione.
3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non può in ogni caso disporsi del diritto di proprietà degli immobili conferiti dai fondatori o costituire diritti reali parziari o di garanzia su di essi.
4. Per lo svolgimento della propria attività la fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai fondatori e dai partecipanti, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla fondazione stessa.
5. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite:
a) dai finanziamenti annuali dei fondatori e dei partecipanti, secondo l'ammontare annualmente fissato dal Collegio dei fondatori e dei partecipanti;
b) dai finanziamenti ottenuti sulla normativa di settore provinciali, regionali, nazionali o comunicatori, nonché dall'accesso a fondi e dalla partecipazione a bandi;
c) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
d) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;
e) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;
f) da ogni altra sopravvenienza non destinata all'integrazione o all'incremento del fondo di dotazione.
6. Le relazioni finanziarie tra Fondazione e Fondatori o partecipanti sono regolate, di norma, attraverso intese formali.
7. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.


Art. 16
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 17
Durata e scioglimento della Fondazione
1. La Fondazione dura sino a che il suo scopo divenga impossibile da realizzare o i mezzi per attuarlo divengano eccessivamente onerosi.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, la Fondazione viene sciolta e la proprietà dei beni mobili e immobili conferiti al fondo di dotazione dai fondatori o dai partecipanti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, è restituita agli stessi conferenti.
3. Il patrimonio netto residuo è devoluto in primis al reintegro dei conferimenti al fondo di dotazione da parte dei fondatori; eventuali eccedenze sono devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio nomina un liquidatore, scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.


Art. 18
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi in materia.


Art. 19
Norme finali e transitorie
1. La Fondazione subentra al Comune di Trento nelle obbligazioni attive e passive della Galleria civica d'arte contemporanea in atto al momento della costituzione.
2. La Fondazione può impiegare personale dipendente del Comune di Trento messo a disposizione ai sensi della normativa e del contratto sul pubblico impiego in vigore.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente statuto viene demandata a regolamenti interni della Fondazione.
4. Non possono essere nominate nel Consiglio di Amministrazione persone che rivestano cariche amministrative nel Comune di Trento.

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