Ipotesti di statuto della Fondazione della galleria Civica di Trento
La versione definitiva sarà pubblicata quando verranno presentati anche i soggetti privati che affiancheranno il Comune
STATUTO DELLA FONDAZIONE ART.CORE
CENTRO DI RICERCA SULLA CONTEMPORANEITA' DI TRENTO
Art. 1
Denominazione
1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata
«ART.CORE - Centro di ricerca sulla contemporaneità di Trento», di
seguito Fondazione.
2. Essa costituisce l'evoluzione della Galleria civica d'arte
contemporanea di Trento, gestita dal Comune di Trento.
Art. 2
Sede
1. La Fondazione ha sede legale in Trento, via Belenzani.
Art. 3
Scopo e obiettivi della Fondazione
1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili.
Persegue fini di pubblica utilità.
2. La Fondazione ha come fine quello di informare, documentare,
promuovere il confronto, sostenere l'innovazione, favorire e
partecipare attivamente al dibattito sull'arte contemporanea nelle
sue diverse espressioni in una prospettiva che coniughi
l'attenzione per la dimensione locale e la proiezione
internazionale.
3. Pur nella sua configurazione istituzionale e organizzativa,
orientata al conseguimento di margini ottimali di efficienza
gestionale e di economicità, la Fondazione mantiene finalità
pubbliche, che devono trovare piena e costante corrispondenza, da
un lato, nella trasparenza e nel pluralismo e, dall'altro,
nell'autonomia e nell'imparzialità della propria linea
culturale.
4. La Fondazione ha come oggetto di indagine la pluralità,
l'integrazione e l'evoluzione dei linguaggi e dei codici
espressivi; la sua linea di ricerca dedica particolare attenzione
alle dimensioni e alle implicazioni sociali, etiche, civili
dell'arte, alla relazione fra arte e contesto urbano, al nesso fra
arte e nuove tecnologie, al rapporto con la pluralità e la
diversità delle culture dal punto di vista etnico, di genere, di
generazione.
5. La Fondazione persegue - sia nella dimensione produttiva, sia in
quella distributiva, sia in quella formativa, sia in quella
promozionale - l' interazione tra la proiezione internazionale
della propria attività e la valorizzazione della dimensione locale
quale espressione della propria civicità e radicamento.
6. La Fondazione realizza queste finalità attraverso il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) per quanto attiene alla dimensione produttiva e distributiva,
l'organizzazione, la promozione, il sostegno ad attività
espositive, incontri, convegni, seminari, mostre permanenti o
temporanee, concerti, eventi, manifestazioni, pubblicazioni,
produzioni audiovisive, iniziative editoriali;
b) per quanto concerne la dimensione formativa e scientifica, la
realizzazione e/o la partecipazione ad attività di studio, di
ricerca, didattiche e divulgative;
c) per quanto riguarda la dimensione economica, ferma restando
l'assenza di scopo di lucro e l'indipendenza da logiche di
immediata redditività degli investimenti realizzati, l'esplorazione
delle potenzialità economiche dell'arte e della creatività;
d) ogni altra iniziativa ritenuta utile, opportuna o comunque
coerente con il conseguimento del proprio scopo istituzionale.
7. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi sopra
esplicitati, specifici del proprio oggetto sociale, la Fondazione
persegue attivamente e costantemente l'interazione ed una relazione
di complementarietà e di reciprocità con i soggetti operanti nel
settore della ricerca estetica, della formazione, della creatività,
dell'economia della cultura, sia in ambito locale, sia in ambito
nazionale e internazionale.
Art. 4
Principi, metodi e strumenti della Fondazione
1. La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti
principi:
a) distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo e le
prerogative che appartengono alla autonomia scientifica e
gestionale;
b) conseguimento di equilibri di bilancio annuali e
pluriennali;
c) trasparenza nelle procedure di selezione del personale,
orientamento verso la produzione di stabili competenze distintive,
investimento nelle risorse umane;
d) valutazione indipendente dei risultati delle attività
svolte.
2. La Fondazione, nella propria autonomia e nel rispetto del
principio di apertura nazionale e internazionale, si pone
l'obiettivo di partecipare al sistema museale trentino, ricercando
la qualificazione prevista dagli articoli 16 e 23 della l.p.
5/2007, e coopera con gli altri soggetti del sistema provinciale
della ricerca.
3. La Fondazione regola di norma i propri rapporti con i fondatori
ed i partecipanti, con gli enti pubblici locali, con le relative
strutture e con i loro enti funzionali tramite accordi formalizzati
su base pluriennale.
4. La Fondazione può conseguire i propri scopi anche
attraverso:
a) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le
proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e
privati nel rispetto degli scopi statutari;
b) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia attinente ai propri scopi,
nonché il concorso alla costituzione degli stessi;
c) lo svolgimento, nei limiti dei vincoli fissati e secondo le
finalità stabilite dal presente statuto, di attività
imprenditoriali.
Art. 5
Fondatori
1. Sono fondatori il Comune di
Trento e… [i partner che verranno presentati in un secondo
momento - NdR].
2. Sono altresì considerati fondatori le persone fisiche o
giuridiche, singole o associate, gli enti e le organizzazioni che,
condividendo espressamente le finalità della Fondazione,
contribuendo al sostegno della stessa e alla realizzazione dei suoi
scopi mediante apporti in denaro secondo le modalità ed in misura
non inferiore a quella stabilita dal presente statuto,
sottoscrivano il medesimo entro 12 mesi dalla data di costituzione
della Fondazione stessa.
3. I fondatori concorrono alla costituzione del fondo di dotazione
della Fondazione in misura non inferiore a 10.000,00 (diecimila/00)
euro.
4. I fondatori possono recedere dalla Fondazione mediante
comunicazione scritta, adottata da un organismo competente, con
effetto a partire dal secondo esercizio successivo a quello della
comunicazione.
Art. 6
Partecipanti
1. Possono divenire partecipanti
i soggetti pubblici e privati che, condividendo lo scopo della
Fondazione e intendendo contribuire alle spese annuali di esercizio
ed eventualmente al Fondo di dotazione, sono ammessi dal Collegio
dei fondatori e partecipanti con voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di
amministrazione. Non sono prese in considerazione domande che non
dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione
e l'impegno a concorrere al finanziamento della stessa.
2. La delibera di ammissione dei partecipanti è comunicata con
lettera raccomandata al nuovo partecipante e dovrà indicare la
quota annuale da versare alla Fondazione per le spese di esercizio
e l'eventuale conferimento iniziale al Fondo di dotazione. Entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo
partecipante dovrà inviare alla Fondazione la dichiarazione di
accettazione, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della
quota annuale di partecipazione.
3. Ogni partecipante può liberamente recedere. Il recesso ha
effetto dall'1. gennaio dell'anno successivo a quello della
relativa comunicazione alla Fondazione.
4. Comportano la decadenza dalla qualità di partecipante, senza
necessità di presa d'atto:
a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata
non compatibile dal Collegio dei fondatori e dei partecipanti;
b) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro
l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del
Collegio dei fondatori e dei partecipanti.
Art. 7
Organi della Fondazione
1. Sono organi della
Fondazione:
a) il Collegio dei fondatori e dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Comitato scientifico;
f) il Revisore dei conti.
Art. 8
Collegio dei fondatori e dei partecipanti
1.
Il Collegio dei fondatori e dei partecipanti è composto da un
rappresentante per ogni fondatore e per ogni partecipante. Nel caso
di persone giuridiche, partecipa al Collegio il legale
rappresentante o suo delegato. Con apposito regolamento possono
essere disciplinate modalità differenziate di votazione e di
deliberazione.
2. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato
dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ogniqualvolta lo
ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei
componenti o da 1/3 dei fondatori.
3. La convocazione, comunicata almeno otto giorni prima della
riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell' ora, del luogo
dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
4. I componenti possono presentare al collegio interrogazioni,
interpellanze e sollecitazioni.
5. Il Collegio:
a) elegge il proprio Presidente;
b) nomina il Consiglio di amministrazione e ne determina il gettone
di presenza;
c) approva il programma annuale e triennale di attività,
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio annuale e
triennale ed il bilancio consuntivo;
d) fissa, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'ammontare
della quota annuale di finanziamento dovuta dai fondatori e dai
partecipanti; e) delibera le modifiche dello Statuto, con la
presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi
componenti;
f) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, con la
presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi
componenti e comunque del rappresentante del Comune di Trento;
g) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione,
l'ammissione dei partecipanti, determinando l'entità della
partecipazione annuale di questi ultimi al fondo di gestione;
h) stabilisce i gettoni e gli eventuali rimborsi-spese del
Consiglio di amministrazione.
6. L'attività del Collegio è prestata gratuitamente.
Art. 9
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio
di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre persone, una
delle quali è designata dal Comune di Trento e riveste anche la
carica di Presidente.
3. I suoi componenti durano in carica per cinque anni.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di
propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di
preavviso ovvero, in caso di urgenza, con altro idoneo mezzo che
consenta di documentare l'avvenuta ricezione della
convocazione.
5. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della
seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il Consiglio si riunisce
validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di
parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è
sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.
Art. 10
Attribuzioni del Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di
amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo annuale e triennale e quello
consuntivo;
b) predispone il programma annuale d'attività, in collaborazione
con il Direttore, acquisito l'orientamento del Comitato
scientifico;
c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o
privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
d) nomina nel suo seno, su proposta del Presidente, il Vice
Presidente;
e) nomina il Direttore della Fondazione e ne determina il
compenso;
f) stabilisce e gestisce i rapporti di lavoro del personale della
Fondazione;
g) provvede alle altre nomine di competenza della Fondazione;
h) adotta i regolamenti predisposti dal Direttore, ivi compreso
quello per l'organizzazione e il funzionamento della
Fondazione;
i) propone al Collegio dei fondatori e dei partecipanti
l'ammissione dei partecipanti;
j) attribuisce ai Consiglieri l'esercizio di funzioni
specifiche;
k) propone al Collegio dei fondatori e dei partecipanti l'ammontare
della quota annuale di partecipazione;
l) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei
lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed
immobili;
m) propone le modifiche statutarie;
n) delibera sulla costituzione e la partecipazione a enti, società
e agli altri organismi;
o) stabilisce gli eventuali rimborsi-spese del Presidente ed i
gettoni del Comitato scientifico e del Revisore dei conti;
p) esercita gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
non attribuiti dallo statuto ad altri organi.
Art. 11
Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
2. Assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di
Amministrazione che rappresenta il Comune di Trento.
3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene
sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
b) stipula gli accordi e le convenzioni approvati dal Consiglio di
amministrazione;
c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente
Statuto;
d) vigila sul buon andamento della Fondazione;
e) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, da ratificare, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla loro adozione dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 12
Direttore
1. L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Presidente, con contratto a termine
di durata quinquennale ad una persona in possesso di specifici e
riconoscibili requisiti. La sussistenza dei requisiti deve essere
dettagliatamente indicata nel provvedimento di conferimento
dell'incarico. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Direttore:
a) è responsabile operativo dell'attività della Fondazione;
b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di
amministrazione, dei programmi annuali e pluriennali di attività e
degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal Consiglio
di amministrazione;
c) redige i bilanci di previsione, le loro variazioni, il conto
consuntivo e la relazione illustrativa e li trasmette al Consiglio
di amministrazione;
d) redige il programma annuale di attività e lo trasmette al
Consiglio di amministrazione;
e) coordina il personale della Fondazione e svolge il ruolo di
datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro;
f) è responsabile dei beni a qualsiasi titolo affidati alla
Fondazione;
g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi
collegiali e ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al
presidente dell'organo collegiale. La funzione di segretario
verbalizzante può essere delegata ad un dipendente della
Fondazione.
Art. 13
Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri, uno dei quali
indicato dall'Università degli studi di Trento, in possesso di
specifici e documentati requisiti di carattere artistico o
manageriale nel settore dell'arte contemporanea.
2. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive ed ha la finalità
di fornire indirizzi ed orientamenti per la programmazione delle
attività della Fondazione e di valutarne gli esiti e gli
impatti.
3. Assume le funzioni di coordinamento del Comitato scientifico il
componente indicato dall'università degli studi di Trento.
Art. 14
Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti è
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; durano
in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere
riconfermato una sola volta.
2. Il Revisore dei conti è nominato dal Comune di Trento.
3. Il Revisore dei conti:
a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi
mediante apposite relazioni;
c) adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dal Codice
civile.
4. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni degli organi
collegiali della Fondazione, senza diritto di voto.
5. Dell'attività del Revisore dei conti è redatto verbale,
trascritto in apposito registro.
Art. 15
Patrimonio e strumenti finanziari
1. Il patrimonio iniziale della Fondazione, o fondo di dotazione, è
costituito dal complesso dei beni mobili (opere, collezioni,
dotazioni strumentali), immobili e delle dotazioni finanziarie (di
cui all'art. 5, comma 3 del presente statuto) conferiti dai
fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di
dotazione.
2. Tale patrimonio può essere successivamente incrementato da:
a) ulteriori conferimenti da parte dei fondatori e
partecipanti;
b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in
genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati
ad accrescere il patrimonio della fondazione;
c) avanzi di gestione.
3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della
Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non
può in ogni caso disporsi del diritto di proprietà degli immobili
conferiti dai fondatori o costituire diritti reali parziari o di
garanzia su di essi.
4. Per lo svolgimento della propria attività la fondazione
utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai fondatori e
dai partecipanti, nonché da altri soggetti pubblici e privati,
anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla
fondazione stessa.
5. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono
costituite:
a) dai finanziamenti annuali dei fondatori e dei partecipanti,
secondo l'ammontare annualmente fissato dal Collegio dei fondatori
e dei partecipanti;
b) dai finanziamenti ottenuti sulla normativa di settore
provinciali, regionali, nazionali o comunicatori, nonché
dall'accesso a fondi e dalla partecipazione a bandi;
c) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed
erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non
espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della
Fondazione;
d) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente
autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a
beni che rientrano nel patrimonio;
e) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla
gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;
f) da ogni altra sopravvenienza non destinata all'integrazione o
all'incremento del fondo di dotazione.
6. Le relazioni finanziarie tra Fondazione e Fondatori o
partecipanti sono regolate, di norma, attraverso intese
formali.
7. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
Fondazione.
Art. 16
Esercizio finanziario
1. L'esercizio
finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 17
Durata e scioglimento della Fondazione
1. La
Fondazione dura sino a che il suo scopo divenga impossibile da
realizzare o i mezzi per attuarlo divengano eccessivamente
onerosi.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, la Fondazione viene
sciolta e la proprietà dei beni mobili e immobili conferiti al
fondo di dotazione dai fondatori o dai partecipanti, al netto degli
eventuali saldi passivi di liquidazione, è restituita agli stessi
conferenti.
3. Il patrimonio netto residuo è devoluto in primis al reintegro
dei conferimenti al fondo di dotazione da parte dei fondatori;
eventuali eccedenze sono devolute ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto stabilito
dal Consiglio di Amministrazione. Al fine di provvedere alle
attività di liquidazione, il Consiglio nomina un liquidatore,
scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione
uscente.
Art. 18
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
al Codice Civile e alle leggi in materia.
Art. 19
Norme finali e transitorie
1. La Fondazione subentra al Comune di Trento nelle obbligazioni
attive e passive della Galleria civica d'arte contemporanea in atto
al momento della costituzione.
2. La Fondazione può impiegare personale dipendente del Comune di
Trento messo a disposizione ai sensi della normativa e del
contratto sul pubblico impiego in vigore.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente statuto viene
demandata a regolamenti interni della Fondazione.
4. Non possono essere nominate nel Consiglio di Amministrazione
persone che rivestano cariche amministrative nel Comune di
Trento.
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