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Sono ripresi gli incentivi provinciali per la pedalata assistita

Riguardano l’acquisto di nuove biciclette o l’adeguamento di quelle convenzionali

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Con la primavera sono stati rinnovati gli incentivi provinciali per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita o per l’adeguamento di biciclette tradizionali con il motore elettrico.
  
L’acquisto deve riguardare biciclette a pedalata assistita nuove di fabbrica, conformi, in maniera letterale e puntuale, al disposto dell’art. 50 del nuovo Codice della Strada che stabilisce che il motore ausiliario elettrico, di cui sono dotate, debba avere una potenza nominale continua massima di 0,25 KW e la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
 
L’adeguamento deve invece riguardare una bicicletta convenzionale alla quale sia stato montato il dispositivo in grado di trasformarla a pedalata assistita in conformità a quanto disposto del citato art. 50 del nuovo Codice della Strada.
Non sono ammessi a contributo velocipedi o modifiche di velocipedi di altro genere rispetto alla bicicletta.
 
Per spesa effettivamente sostenuta si intende:
per gli acquisti: il costo di acquisto della bicicletta (esclusi eventuali accessori), compresa IVA per gli adeguamenti: i costi di acquisto del kit di trasformazione (compresa la batteria di alimentazione e il suo caricatore) e della sua messa in opera, compresa IVA.
 
 
 
Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali.
 
Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006).
 
Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo:
 
a. dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del produttore o distributore del veicolo o installatore del kit di trasformazione, che il veicolo acquistato o adeguato è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell’art. 50 del nuovo codice della strada con indicazione delle caratteristiche della batteria di alimentazione (in base a fac simile). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, pena l’inammissibilità della domanda;
 
b. un’unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell’emittente, riportante nel caso di:
- acquisto: il prezzo finale di vendita nonché marca, modello e numero di matricola del veicolo - adeguamento: il prezzo di vendita nonché la marca, modello e il numero di serie del kit di trasformazione e il costo del montaggio.  
 
Nella foto, l'internjo del negozio PrestaBici di Trento, che ci ha cortesemente spiegato i termini degli incentivi provinciali.

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