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Caaf Cgil del Trentino sui piccoli condomini

«Si può chiedere il bonus ristrutturazioni anche senza codice fiscale dell'edificio»

 
Chi abita in piccoli condomini in cui sono stati realizzati lavori di ristrutturazione può usufruire della detrazione fiscale sulle spese sostenute anche se non era stato formalmente costituito il condominio, dunque non c'era un codice fiscale per l'edificio da indicare – come prevede la norma - nel «bonifico parlate».
Lo ha chiarito in questi giorni Agenzia delle Entrate con una circolare.
Il caso riguarda diversi cittadini che hanno chiesto chiarimenti anche al Caaf Cgil del Trentino durante la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il problema, viste le sollecitazioni delle persone che si sono rivolte al Caaf Cgil del Trentino, è stata posta all'attenzione della struttura nazionale.
«Se ciascun condómino ha pagato le spese di ristrutturazione per le parti comuni con bonifico «parlante» ma senza indicare il codice fiscale del condominio – spiega Rosanna Tranquillini, amministratore delegato del Caaf Cgil del Trentino - può usufruire comunque del bonus per i lavori di ristrutturazione se, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese, presenta domanda di attribuzione del codice fiscale del condominio; in questo caso si pagherà una sanzione di 103,29 euro e si invierà all'Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa all'ubicazione del condominio.»
 
Per accedere alla detrazione è necessario seguire - entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese - tre passi:
1 - presentare a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
2 - versare con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione per l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di 103,29 euro, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
3 - inviare una comunicazione in carta libera all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.
 
Quest'ultima comunicazione dovrà specificare, per ciascun condominio:
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
 
A questo punto ciascun condomino potrà inserire le spese sostenute nel periodo d'imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare dal 1 di ottobre al 26 ottobre 2015.
Per maggiori informazioni i contribuenti potranno rivolgersi al CAF di loro fiducia.

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