Home | Economia e Finanza | «Mediazione tributaria»: cos'è e quando la si deve intraprendere

«Mediazione tributaria»: cos'è e quando la si deve intraprendere

L’obiettivo sta nella riduzione del contenzioso, strategico per l’Agenzia delle Entrate

Dal primo aprile 2012 il contribuente che riceve un atto dall’Agenzia delle Entrate con cui è contestata una maggiore imposta non superiore a 20.000 Euro deve ricorrere alla mediazione prima di poter interpellare sulla questione il giudice tributario.
La procedura della mediazione è finalizzata ad evitare il rinvio ai giudici tributari delle contestazioni relative ad atti di valore non elevato che possono essere risolte in sede amministrativa .
 
L’obiettivo della riduzione del contenzioso è, infatti, un obiettivo strategico dell’Agenzia delle Entrate.
Nella nostra provincia già nel corso del 2011 si è assistito, per la prima volta, ad una riduzione sensibile dei ricorsi presentati dai contribuenti avverso atti dell’Agenzia.
Nel 2010 infatti i ricorsi presentati erano pari a 912 , mentre nel 2011 pari a 584 con una riduzione in termini percentuali del 36%.
Si ritiene che la diminuzione dei ricorsi sia imputabile alla capacità dell’Agenzia di emettere atti legittimi e sostenibili e ciò risulta confermato dagli indici di vittoria.
 
Nel 2011 l’indice di vittoria per valore della Direzione provinciale di Trento è stato pari al 88.2% rispetto all’81% registrato nel 2010 (l’indice di vittoria per valore considera, sul valore complessivo in termini monetari delle sentenze divenute definitive, l’importo vinto dall’Agenzia delle entrate), mentre l’indice di vittoria numerico è stato nel 2011 del 76.4%, rispetto al 76.6% raggiunto nel 2010 (tale indice calcola il numero di ricorsi vinto dalla Direzione sul totale delle sentenze divenute definitive).
Tramite il nuovo istituto della mediazione si auspica che la diminuzione dei ricorsi già registrata si consolidi.
Il nuovo istituto offre ai contribuenti l’opportunità di rappresentare in dialogo con l’Ufficio le proprie ragioni e di difendersi in sede amministrativa, evitando gli oneri e l’alea del giudizio.
 
 Come si accede alla mediazione? 
L’ istituto della mediazione è stato introdotto dal D.L. 98/2011 ed è regolato dall’art. 17 bis del D. Lgs. 546/92.
L’istituto trova quindi la sua disciplina all’interno delle norme che regolano il processo tributario.
Per gli atti in cui viene contestata una imposta evasa inferiore ai 20.000 Euro, l’istanza di mediazione è obbligatoria, pena l’inamissibilità del ricorso.
Il contribuente deve infatti presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate i motivi per i quali intende chiedere al giudice l’annullamento totale o parziale dell’atto, e può anche formulare una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’imposta.
 
 Quali atti sono mediabili?
Sono mediabili gli atti notificati al contribuente dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal primo aprile 2012 con cui viene contestata una maggiore imposta non superire a Euro 20.000.
Sono oggetto di mediazione sia gli atti con cui viene recuperata imposta , sia i dinieghi espressi o taciti alla restituzione di tributi non dovuti ( il rimborso non deve essere superiore a Euro 20.000) o diniego o revoca di agevolazioni.
 
 Quali sono gli effetti della mediazione? 
In Trentino, accertamenti interessati dalla mediazione tributaria: considerata la media dei ricorsi presentati nel 2011 pari a 584, i mediabili potrebbero essere 309.
Quindi, approssimativamente gli accertamenti mediabili potrebbero rappresentare il 52, 9% dei ricorsi
L’ufficio deve esaminare sistematicamente l’istanza del contribuente e ha 90 giorni per rispondere in modo espresso.
A seconda dei casi può annullare l’atto, formulare una proposta di mediazione che riquantifica l’imposta evasa e conseguentemente le sanzioni con ulteriore riduzione di queste ultime, per effetto della mediazione, al 40%, mantenere l’imposta accertata e proporre la riduzione delle sanzioni al 40% dell’imposta accertata o infine predisporre il diniego.
Qualora il contribuente non accetti la mediazione o nel caso di diniego da parte dell’ufficio il contribuente può costituirsi in giudizio e si avvia il normale processo tributario.
La parte soccombente in giudizio (che non ha inteso definire il rapporto in sede di mediazione) è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, quantificate in ragione del 50% delle spese del giudizio.

Condividi con: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

Subscribe to comments feed Commenti (0 inviato)

totale: | visualizzati:

Invia il tuo commento comment

Inserisci il codice che vedi sull' immagine:

  • Invia ad un amico Invia ad un amico
  • print Versione stampabile
  • Plain text Versione solo testo

Pensieri, parole, arte

di Daniela Larentis

Parliamone

di Nadia Clementi

Musica e spettacoli

di Sandra Matuella

Psiche e dintorni

di Giuseppe Maiolo

Da una foto una storia

di Maurizio Panizza

Letteratura di genere

di Luciana Grillo

Scenari

di Daniele Bornancin

Dialetto e Tradizione

di Cornelio Galas

Orto e giardino

di Davide Brugna

Gourmet

di Giuseppe Casagrande

Cartoline

di Bruno Lucchi

L'Autonomia ieri e oggi

di Mauro Marcantoni

I miei cammini

di Elena Casagrande