Home | Economia | Commercio | Assicurazione auto: c’è ancora il «tacito rinnovo»?

Assicurazione auto: c’è ancora il «tacito rinnovo»?

Se c'è, è legale? La si trova solamente sulle assicurazioni automobilistiche o anche in altre tipologie assicurative? – Tutto quello che c’è da sapere per tutelarsi

Il «tacito rinnovo» di un contratto assicurativo è legalizzato da una clausola specifica nel contratto che l’utente sottoscrive con la compagnia di assicurazioni. In assenza di una disdetta effettuata esplicitamente e in maniera ufficiale, il contratto arrivato a scadenza, con il tacito rinnovo, si riattiva in modo automatico.
Fino al 2012 moltissimi contratti di assicurazione per auto (e anche moto) contenevano tale clausola contrattuale, soprattutto le compagnie di assicurazione tradizionali, contrapposte alle compagnie telefoniche e alle assicurazioni on line.
Una volta scaduto il termine del contratto, questo si rinnovava automaticamente per altri 12 mesi. Sottrarsi al contratto era possibile, ma solamente inviando una disdetta con una comunicazione ufficiale, almeno 15 giorni prima della data di scadenza della polizza.
 
Il 18 ottobre 2012 è stato però approvato il Decreto Legge 179 (Decreto Sviluppo Bis), convertito in Legge dello Stato da Camera e Senato, che ha introdotto importanti cambiamenti nel mondo delle assicurazioni. Fra le novità: l’abolizione del Tacito Rinnovo.
Questa modifica è stata fatta al fine di favorire la concorrenza nel mercato delle assicurazioni.
Grazie a questa Legge, entrata in vigore immediatamente a seguito dell’approvazione, i cittadini sono maggiormente agevolati nel cambio dell’assicurazione RC Auto.
In sostanza il consumatore non sarà più necessario che presenti disdetta del proprio contratto nel caso decida di cambiare assicurazione. Questo è un enorme vantaggio per i cittadini perché sono liberi di selezionare senza alcun obbligo di comunicazione formale il cambio di compagnia.
 
Il cambio della stessa di conseguenza potrà avvenire anche quando alla data di scadenza della precedente polizza, mancano meno di quindici giorni.
Qualora il consumatore non stipuli alcuna nuova polizza entro la data di scadenza dell’assicurazione precedente, quest’ultima rimane valida fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Se decide di rinnovare il suo contratto assicurativo invece, all’utente non resta che saldare alla compagnia assicurativa il costo annuale previsto dalla stessa e comunicato mediante una lettera postale.
Nella medesima si ricorda anche la data di scadenza del contratto.
 
 I vantaggi dell’abolizione del Tacito Rinnovo 
Il consumatore una volta che sottoscrive una polizza RC Auto con una compagnia di assicurazione tradizionale o con le ormai gettonate assicurazioni online, grazie a questo decreto che abolisce il Tacito Rinnovo ha numerosi vantaggi.
Il cittadino:
•  non è più vincolato alla vecchia assicurazione;
•  non deve effettuare comunicazione formale di disdetta se decide di cambiare compagnia assicurativa;
•  può di anno in anno accedere alla compagnia assicurativa con i prezzi migliori in tutta libertà.
Il decreto ha spalancato le porte del libero mercato alle compagnie assicurative. Per questo motivo oggi con un minimo di pazienza, con una ricerca online o con delle telefonate, è possibile per il consumatore accedere a prezzi davvero molto convenienti e vantaggiosi.
 
 Avvertenze per il consumatore 
L’unica cosa da tenere bene a mente è questa: qualora si decida di cambiare compagnia assicurativa è necessario farsi fornire da quella attuale il documento con l’attestato di rischio.
Questo non è detto venga fornito in modo immediato dalla compagnia, per questo motivo è consigliato richiederne l’erogazione con un certo anticipo, magari 1 mese prima alla data di scadenza del contratto.
Va tenuto inoltre presente che la clausola del Tacito Rinnovo è stata abrogata per quanto concerne le polizze RC Auto.
Le altre tipologie di polizze assicurative potrebbero ancora riportare questa clausola e quindi l’assicurato che intende disdire potrebbe dover inviare ancora il modulo in via formale.
Massima attenzione quindi alle altre tipologie di polizze e alle scadenze.

Condividi con: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

Subscribe to comments feed Commenti (0 inviato)

totale: | visualizzati:

Invia il tuo commento comment

Inserisci il codice che vedi sull' immagine:

  • Invia ad un amico Invia ad un amico
  • print Versione stampabile
  • Plain text Versione solo testo

Pensieri, parole, arte

di Daniela Larentis

Parliamone

di Nadia Clementi

Musica e spettacoli

di Sandra Matuella

Psiche e dintorni

di Giuseppe Maiolo

Da una foto una storia

di Maurizio Panizza

Letteratura di genere

di Luciana Grillo

Scenari

di Daniele Bornancin

Dialetto e Tradizione

di Cornelio Galas

Orto e giardino

di Davide Brugna

Gourmet

di Giuseppe Casagrande

Cartoline

di Bruno Lucchi

L'Autonomia ieri e oggi

di Mauro Marcantoni

I miei cammini

di Elena Casagrande