«È incompatibile col Testo unico di società a partecipazione»
Il governo ricorre contro la norma provinciale che permette di sostenere Itas Mutua
Il Governo ha promosso ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 della l.p. n. 7 del 2021, che autorizza la Provincia di Trento a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino spa, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione ITAS.
Il testo del provvedimento con cui Palazzo Chigi impugna la norma provinciale, è apparso ieri sul numero 37 della Gazzetta Ufficiale.
Secondo il ricorrente, tale disposizione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione agli articoli 8 e 9 dello Statuto, con riferimento sia alla materia del coordinamento della finanza pubblica, sia al principio del buon andamento ex art. 97 Cost, sia alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
Tra i motivi di ricorso si evidenzia che le mutue assicuratrici non sono incluse nell'elenco tassativo di tipologie societarie per le quali, in base all'art. 3 del Testo unico, è ammessa la partecipazione pubblica, in quanto non riconducibili alle imprese cooperative in senso stretto, e che la norma provinciale non rispetta i vincoli vincolo di scopo e di attività di cui all'art. 4 del Testo unico, in quanto l'acquisizione della partecipazione in una mutua assicuratrice risulterebbe del tutto estranea al conseguimento delle finalità di interesse generale puntualmente descritte dalla norma statale.
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