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Contrasto al fenomeno dell'«esterovestizione»

Con il termine «esterovestizione» si intende la localizzazione all'estero di un bene che, di fatto, viene utilizzato o svolge attività in Italia

La mini-riforma del DL 4.10.2018 n. 113 (convertito nella legge 1.12.2018 n. 132, il cosiddetto Decreto Sicurezza) è intervenuta sugli artt. 93 e 132 del Codice della strada e ha cercato di dare una risposta concreta per contrastare fenomeni illeciti di esterovestizione con un significativo impatto economico e sociale nel nostro Paese.
Con il termine esterovestizione si intende la localizzazione all'estero di un bene che, di fatto, viene utilizzato o svolge attività in Italia.
Lo scopo dell'operazione è prevalentemente economico e fiscale perché la localizzazione in altro Paese consente, spesso, di sfruttare regimi fiscali o condizioni economiche più vantaggiose rispetto al Paese in cui, in termini effettivi, il bene si trova e viene utilizzato o l'attività viene svolta.
Il Decreto sicurezza pone un divieto assoluto di guida di veicoli esteri da parte di residenti in Italia da oltre 60 giorni, salvo limitate eccezioni (locazione, leasing e comodato a lavoratore).
 
Anche la Polizia Locale di Trento ha iniziato a verificare la regolarità della circolazione dei mezzi immatricolati all'estero ed in due distinte occasioni ha potuto accertate dei chiari casi di esterovestizione:
- il primo in assoluto, accertato da personale della Sezione Servizi Esterni, lo scorso 11 dicembre, ha portato alla contestazione dell'art. 93 commi 1 bis e 7 bis in capo ad un cittadino bulgaro residente in Italia dal 2010 e che circolava con un'autovettura Mercedes immatricolata in Bulgaria ed intestata al nonno del conducente.
La violazione di 712 € (con possibilità di pagamento ridotto del 30% entro 5 giorni 498,4 € + spese di accertamento) veniva pagata nell'immediatezza del fatto dal trasgressore.
Il Codice della strada impone, a carico dei conducenti con targa estera, il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore per non incorrere nella sanzione accessoria del fermo amministrativo fino a 60 giorni.
Veniva ritirata la carta di circolazione dell'autovettura che veniva sottoposta a cessazione dalla circolazione con obbligo di procedere entro 180 giorni alla reimmatricolazione in Italia o alla richiesta di foglio di via per l'esportazione all'estero.
In caso di non ottemperanza a tale disposizione normativa scatterà la confisca amministrativa del veicolo che comporta la perdita di possesso dello stesso.
 
Nella stessa giornata lo stesso personale accertava un'altra infrazione relativa all'utilizzo di targhe, in particolare appurava che un conducente straniero stava circolando alla guida di una autovettura Mercedes munita di targa non propria, ovvero che apparteneva ad altro veicolo.
Per questo motivo veniva elevata la violazione prevista dall'art. 100 comma 12 del Codice della Strada che prevede una sanzione di euro 2006 ed, oltre al ritiro della targa, anche il fermo amministrativo per tre mesi.
 
- Il secondo verbale emesso per violazione dell'art. 93 commi 1bis e 7bis (sempre a carico di residente in Italia da oltre 60 giorni che circolava con un veicolo immatricolato all’estero) è stato elevato dal Nucleo Autotrasporto lo scorso mercoledì; in tale frangente veniva  accertato che una cittadina della Repubblica Ceca residente in Italia dal 2016 circolava con un'autovettura BMW immatricolata in Repubblica Ceca ed intestata alla cognata.
La violazione di euro 498,4 veniva pagata nell'immediatezza del fatto dal trasgressore; l'autovettura veniva sottoposta a cessazione dalla circolazione con obbligo di procedere entro 180 giorni alla reimmatricolazione in Italia o alla richiesta di foglio di via per l'esportazione all'estero.
In caso di non ottemperanza a tale disposizione normativa scatterà la confisca amministrativa del veicolo che comporta la perdita di possesso dello stesso.
 
L’attività di controllo prosegue, tanto che nella giornata mercoledì scorso sono state contestate altre due violazioni della stessa fattispecie.
 
I fenomeni più ricorrenti che possono essere utilizzati per eludere le norme nazionali sono stati individuati in:
- leasing o noleggio a lungo termine di veicoli immatricolati all'estero intestati a società straniere che, ovviamente, avevano una sede operativa anche in Italia che, di fatto, permetteva di commercializzarli sul mercato italiano a prezzi più vantaggiosi, sfruttando il trattamento straniero fiscale e assicurativo più favorevole;
- utilizzo di «prestanomi» stranieri da parte di soggetti italiani o stranieri residenti in Italia con ricorso al comodato del veicolo (che in realtà, spesso, è stato acquistato dall'utilizzatore);
- esportazioni, vere o fittizie, di veicoli immatricolati in Italia verso altri Paesi, per poi essere re-immatricolati e utilizzati nel nostro Paese, in regime di locazione o comodato;
- intestazione di autovetture a società estera con sede operativa anche in Italia che, di fatto, li utilizza beneficiando di un trattamento più favorevole.
 
Si poteva ipotizzare che, attraverso l'immatricolazione in altri Stati di veicoli di fatto impiegati stabilmente in Italia da soggetti residenti, se non addirittura provenienti da una precedente immatricolazione nel nostro Paese, si poteva determinare l'elusione delle disposizioni amministrative (assicurative o sanzionatorie, ecc.) e tributarie (tassa di proprietà, passaggi di proprietà ecc..) in materia con un rilevante danno erariale per mancato introito che poteva essere certamente stimato in molti milioni di euro.
Solo relativamente all'assicurazione obbligatoria, è stato stimato un gettito annuo per erario di 28 milioni di euro; oltre a tale aspetto, maggiori introiti sarebbero certamente da registrare in relazione all'adempimento dell'obbligo assicurativo.
Infatti, i veicoli immatricolati all'estero non devono provvedere alla stipula ed al pagamento di un'assicurazione in Italia, anche se, di fatto, circolano in Italia e determinano rischi in questo territorio. Ciò determina perdite per l'erario poiché il 14% del premi assicurativo è devoluto al sistema sanitario nazionale.
Imponendo la re-immatricolazione in Italia si potrebbe avere, perciò, un significativo gettito tributario.

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