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Mattarella promulga la legge sulla Legittima difesa

Ma scrive delle osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio

Di seguito pubblichiamo il commento con il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla legittima difesa.
Ci permettiamo di osservare che le osservazioni del Presidente sono le stesse che hanno spinto il legislatore a varare la norma giuridica.
Premesso che le forze dell’ordine non possono oggettivamente fare la guardia a tutte le abitazioni, i punti di fondo sono tre.
Il primo è che la vittima è per definizione un «dilettante», mentre il ladro o il rapinatore è un professionista.
Mentre è comprensibile che il primo agisca di impulso, cioè senza essere in grado di valutare il pericolo, il secondo la sa perfettamente.
Il secondo sta nel fatto che la persona che intende violare la casa altrui deve sapere che le circostanze lo mettono in difficoltà nei confronti della legge. Prima si sentiva in un certo senso tutelato da sentenze troppo permissive.
Il terzo sta nel risarcimento dei danni. Era uno sconcio che andava sistemato: si era arrivati al punto di leggere la battuta che se il ladro scivola perché c’è troppa cera, può chiedere i danni al proprietario.
Ora speriamo che si faccia una legge per impedire che degli estranei possano impossessarsi della casa di un altro solo perché momentaneamente assente.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa e ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
 
 Qui di seguito il testo 
Ho promulgato in data odierna la legge recante: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa».
Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.
Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.
L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.
 
Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa «domiciliare», le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.
Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina.
Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché - come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 - gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina.

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