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Il cosiddetto «Soggetto fragile» ne ha combinate altre

La posizione della Provincia autonoma di Trento: «Non ci sono le condizioni per effettuare un Tso, la questione è di ordine pubblico»

Rispetto al soggetto fragile autore di vandalismi in piazza Duomo nei giorni scorsi e resosi nuovamente protagonista oggi di nuovi atti non consoni, per cui era stato disposto il Tso (trattamento sanitario obbligatorio), la Provincia autonoma sottolinea che il soggetto è stato rilasciato perché non sussistevano più le condizioni sanitarie per proseguire il Tso nei suoi confronti.
Le modalità sanitarie relative alle norme nazionali comportano infatti regole molto severe rispetto alle restrizioni personali di tipo sanitario.

La Provincia autonoma evidenza poi come il soggetto abbia delle problematiche sanitarie e giudiziali già originate nella sua Regione di residenza la Puglia e di nuovo manifestatesi in varia modalità sia a Pergine che a Trento.
La persona va ricondotta al suo domicilio in Puglia e la questione rientra quindi nell'ambito dell'Ordine Pubblico che non rientra nelle competenze dell'Assessorato alla salute e della Provincia autonoma.

Il trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato con la sigla T.S.O.) è un trattamento di natura sanitaria, applicato in Italia, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà.
Esso è regolamentato dall'articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente legge n. 180 del 13 maggio dello stesso anno (la cosiddetta Legge Basaglia).
 
È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie.
Risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia).

Il trattamento sanitario obbligatorio implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici, e quando si applica in psichiatria anche possibili conseguenze psicologiche e fisiche.

Oltre che in psichiatria, il TSO può essere attuato in alcuni particolari contesti legati alla prevenzione delle malattie infettive e veneree o alle malattie professionali.

Il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione Italiana prevede un importante principio da rispettare nella tutela della salute degli individui:

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»
 
Competenze e casi di applicazione:
Il concetto di T.S.O. psichiatrico basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza e, quindi, inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente, ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il "ricovero coatto" (legge n. 36/1904)[5], basato sul concetto di "pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo", concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale.

Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata da due medici, di cui almeno uno appartenente alla ASL territoriale del comune stesso; può essere eseguito sia in ambito ospedaliero sia presso l'abitazione o altra sede. La procedura impone, infine, la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.
 
Il T.S.O. ospedaliero viene disposto qualora il paziente:
- necessiti di trattamenti sanitari urgenti;
- rifiuti il trattamento;
- non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere.
 
Il T.S.O., che si deve svolgere nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente; viene mantenuto anche, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Nei soggetti affetti da patologie psichiatriche, la legge indica la scelta del luogo di ricovero nei reparti di psichiatria esistenti negli ospedali pubblici, i cosiddetti Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, o SPDC.
 
Durata:
Il T.S.O. ha una durata massima di sette giorni, ma può essere prorogato più volte, qualora vi sia la necessità, con una richiesta di prolungamento da parte del sanitario che ha in cura il soggetto diretta al sindaco del Comune che ha firmato l'ordinanza (art. 3, legge n. 180/1978).
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