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Depositate le prime disposizioni anticipate di trattamento

Biotestamento, molti cittadini si sono già rivolti al Comune di Trento

Sono otto finora le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) depositate presso l'ufficio dello stato civile del Comune, presentate da persone residenti a Trento.
Più cittadini hanno inoltre preso contatto con l'ufficio per chiedere informazioni. Sul sito istituzionale è stata pubblicata una scheda informativa sull'argomento.
Come noto, con legge 22 dicembre 2017 n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018, il Parlamento ha approvato le Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, note anche come biotestamento.
L'articolo 4, in particolare, stabilisce che «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le Dat, esprimere la sua volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari».
 
La norma prevede anche la possibilità da parte del disponente di nominare una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario «deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo, che è allegato alle Dat».
Il comma 4 dell'articolo 4 dispone che «nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente».
 
In ordine alla forma, il comma 6 dell'articolo 4 prevede che «le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7», cioè siano adottati il fascicolo sanitario elettronico o modalità telematiche di gestione della cartella clinica o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.
 
La Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con circolare n. 1/2018 dell'8 febbraio ha emanato le prime indicazioni per gli uffici dello stato civile comunali, precisando che:
•    l'ufficio dello stato civile può ricevere solo le Dat consegnate personalmente da persona residente nel Comune e con firma autografa
•    l'ufficiale dello stato civile non partecipa alla redazione delle Dat né fornisce informazioni o indicazioni in merito.

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