Non sudditi ma cittadini – Di Damiano Luchi

«Quando il cittadino è passivo è la democrazia che s’ammala» – Cit. visconte Alexis de Tocqueville

I cittadini non sono sudditi e non devono restare inerti contro la pubblica amministrazione se vogliono che questa migliori e si velocizzi.
Molte norme non hanno la adeguata diffusione e conoscibilità, ad esempio molti non sanno come avere l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. Gli strumenti legislativi che esistono già vanno conosciuti e utilizzati.
Nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 disposizioni per il rilancio dell'economia al titolo secondo, «semplificazioni» al capo primo misure per la semplificazione amministrativa e per precisione all'art. 28 si trova un buon rimedio all'inerzia della P.A. che non risponda e concluda un procedimento amministrativo.
Sono previsti 2.000 euro di indennità anche senza provare di aver subito un danno.
 
Infatti la pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato a istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi ( con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici) corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante però è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
 
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.
Da notare però che nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo, se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
 
Quando la pronuncia è di condanna a carico dell'amministrazione questa è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
Tra l'altro dovrebbe essere già presente l'apposita informazione a tutela del cittadino; nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
 
Cicerone affermava che «Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi», pertanto per essere buoni cittadini e non sudditi non si deve mai restare passivi e inermi.