Avvocati, si cambia esame! Il decreto legge è pubblicato
L'esame di Stato si articolerà in due prove orali: entrambe sono pubbliche e durano all'incirca un'ora l'una
Avvocati, si cambia! Il decreto legge è pubblicato e le modifiche potrebbero restare cosi anche per i prossimi anni.
Nell' esame di Stato da avvocato infatti le modifiche potrebbero divenire strutturali ma c'è ancora molto da fare.
La riforma necessaria e attesissima è da vedere in ogni caso come positivo accoglimento di istanze che per anni sono cadute nel vuoto totale di Ministri come Bonafede, detto Dj Fofò.
Pertanto un apprezzamento all'attuale Ministro Cartabia è doveroso perlomeno per il coraggio di provare a cambiare, potrebbe essere utile incontrare ed ascoltare maggiormente le molte associazioni dei praticanti avvocato per capirne le esigenze.
Si dovrebbe puntare su un percorso con valutazioni costanti piuttosto che su un esame che non sempre è meritocratico.
Infatti condensare anni di studio in poche domande si rischia di non premiare la meritocrazia.
L'esame di Stato si articolerà in due prove orali.
La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo.
Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta.
La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta.
Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata.
Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura.
Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.
Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. (Quindi non avranno nulla da temere le case editrici che per decenni hanno venduto a caro prezzo i codici sempre aggiornati)
I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.
Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato.
Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario.
Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario.
Quindi si passa alla seconda prova orale, che sarà pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.
La seconda prova si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste come previsto nel decreto in:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
Tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Resta ancora da chiarire esattamente come e quando le materie vengano scelte in considerazione del fatto che al momento dell'iscrizione nell'autunno dello scorso anno già si erano scelte 5 materie che con l'inserimento dell'obbligatorietà del civile o penale nella seconda prova potrebbero non coincidere con quanto scelto e studiato in precedenza.
D.L.
Commenti (0 inviato)
Invia il tuo commento