Vietato il consumo di bevande alcoliche nei parchi di Trento
Il bilancio del primo semestre 2018 indica 48 violazioni contestate dalla Polizia locale
Nel periodo dal 1° gennaio al 17 giugno sono state contestate 48 violazioni di cui all'art. 86-bis del Regolamento di Polizia urbana sulla «detenzione e consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi ed in quelle attrezzate per bambini e sportive».
Ai trasgressori è stata applicata una sanzione di 108 euro.
Nello specifico, sono stati contestati i seguenti verbali:
- n° 3 nel parco pubblico di Piazza Centa;
- n° 29 nel parco pubblico di Piazza Dante;
- n° 7 nel parco pubblico di Piazza Venezia;
- n° 1 nel parco pubblico Solzenicyn;
- n° 2 nel giardino Massimiliano I d'Asburgo;
- n° 5 nel parco pubblico di Maso Ginocchio;
- n° 1 nel parco pubblico San Marco.
Le violazioni sono il risultato dell'applicazione della modifica del febbraio scorso da parte del Consiglio Comunale all'articolo 86 bis del Regolamento di Polizia Urbana che ha previsto l'estensione del divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche all'intera superficie dei parchi e giardini di Piazza Venezia, San Marco, Predare, Piazza Centa, Piazza Cantore, Piazza Dante, A.I. Solzenicyn e Maso Ginocchio.
Tale modifica, discussa e condivisa dapprima dalla Commissione Consiliare Capigruppo e poi con ampia maggioranza dal Consiglio Comunale, scaturisce dalla volontà di aumentare l'efficacia del divieto in questione, estendendone l'applicabilità in alcuni parchi con superficie superiore ai 1.600 metri quadrati anche oltre il limite di 20 metri dalle aree attrezzate per i bambini, allo scopo di contrastare la percezione di degrado evidenziata in detti parchi.
Con la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 12 febbraio 2015 era stato introdotto nel Regolamento di Polizia Urbana il nuovo articolo 86-bis che prevede il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche nelle aree attrezzate a giochi utilizzati dai bambini e nelle aree sportive.
La nuova previsione normativa introduce, mantenendo salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, il divieto di detenzione, ad eccezione di recipienti chiusi ed integri, ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e giardini del territorio comunale in cui sono presenti aree attrezzate per bambini e/o sportive.
In particolare il divieto è previsto:
• in tutte le aree verdi di ampiezza inferiore a 1600 metri quadrati;
• all'interno e nel raggio di 20 metri dal limite esterno delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e nelle aree sportive se l'ampiezza totale dell'area verde è pari o superiore agli 1600 metri quadrati;
• all'interno e nel raggio di 20 metri dal limite esterno delle aree attrezzate per bambini ed aree sportive ubicate su area pubblica (ad es. piazza Garzetti, piazza Lodron) o privata aperta ad uso pubblico (ad es. Giardini Itea).
Al fine di fornire un adeguata informazione all'utenza e facilitare l'individuazione del limite in cui vige il divieto di consumo/detenzione di bevande alcoliche, è stata installata apposita segnaletica di divieto.
Chi viola la nuova disposizione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 54 € a 324 € (p.m.r. 108 €) oltre all'eventuale sequestro della merce, ai sensi dell'art. 13, in relazione all'art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.