Imposta pubblicità: al 31 marzo il nuovo termine di pagamento
Considerato il mutato quadro normativo di riferimento, il Comune di Trento ha deciso di prorogare il termine di pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale
Il prossimo 31 gennaio è fissato il termine per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale. Considerato il mutato quadro normativo di riferimento, la Giunta comunale ha deciso di differire il termine di pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale al 31 marzo 2019.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, depositata nel gennaio dello scorso anno, ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50 per cento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, deliberate, anche tacitamente, dai Comuni a partire dall'anno 2013.
La recente legge di bilancio 2019 ha sostanzialmente recepito quanto disposto dalla citata sentenza, riconoscendo tuttavia ai comuni la facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino al 50 per cento, per le sole superfici superiori al metro quadrato.
Il quadro normativo impone quindi alle amministrazioni locali di adottare una deliberazione consiliare di revisione delle tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, necessaria anche se si operasse la scelta di non incrementare le tariffe, posto che risulta in ogni caso imprescindibile ricondurre le tariffe stesse entro i limiti previsti dalla norma.
Dato che, a seguito di quanto stabilito dalla legge di bilancio nazionale, occorre esperire l'iter consiliare per definire le tariffe dell'imposta pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni valide per il 2019, la Giunta comunale ha deciso di stabilire un'adeguata proroga, al 31 marzo prossimo, per il versamento dell'imposta sulla pubblicità annuale, per permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Occorrerà poi affrontare anche la questione della gestione dei rimborsi che potrebbero pervenire, stanziando i fondi a bilancio per la eventuale restituzione delle somme versate.
Il legislatore non ha disposto alcun trasferimento compensativo ai comuni; i maggiori oneri derivanti dai rimborsi saranno pertanto ad esclusivo carico del bilancio comunale.