Via Ora del Garda, segnalate 5 persone per illecito ambientale
Il Nucleo Operativo Ambientale del Corpo Polizia Locale di Trento ha accertato che portavano i rifiuti a Trento dal Piemonte

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Il Nucleo Operativo Ambientale del Corpo Polizia Locale di Trento-Monte Bondone a seguito delle ripetute segnalazioni - pervenute sia da privati cittadini che dalle attività artigianali/economiche presenti in loco - relative ai continui abbandoni di rifiuti che avvenivano in via Ora del Garda nel maggio scorso ha iniziato a monitorare quotidianamente il sito in oggetto.
L'attività di indagine ha subito fatto risaltare che il posto non veniva utilizzato solamente come posto di scarico di rifiuto di ogni genere da soggetti occasionali ma veniva «visitato» da autocarri che smaltivano abusivamente il loro carico anziché recarsi nelle discariche autorizzate.
L'indagine - coordinata dal Sost. Proc. P.M. Davide Ognibene - ha avuto la durata di 3 mesi ed è stata condotta in sinergia con la Sezione Ambiente della Polizia Giudiziaria della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento.
L'attività investigativa, altresì, ha portato il Nucleo Operativo Ambientale (NOA) della Polizia Locale ad effettuare numerosi sopralluoghi giornalieri e ad utilizzare varie tecnologie che hanno consentito di identificare i vari autori dell'illecito riscontrato ed a quantificare il materiale abbandonato, dagli stessi, in circa 4.980 chili.
La preziosa e professionale collaborazione della soc. «Dolomiti Ambiente S.P.A.», che si è occupata della rimozione e dello smaltimento in tempi celeri, ha fatto sì che non si creasse un serio problema igienico sanitario.
Al termine dell'attività investigativa - durata circa 3 mesi e che ha portato la Polizia Locale a vagliare anche la posizione di alcune società con sede nella Regione del Piemonte - sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria di Trento cinque persone alle quali è stato contestato il reato previsto e punito ai sensi dell'art. 256 co. 1 lett. A) del D.L.vo 152/2006 «T.U.L.A.» e art. 256 D.L.vo 152/2006 co. 2 sempre del medesimo Decreto Legislativo.
Ai sensi dell'art. 256:
1 - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2 - Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192 commi 1 e 2.
La norma prevede, inoltre, nel caso che «l'evento non abbia cagionato danno o pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» che l'organo di Vigilanza, avente le funzioni di Polizia Giudiziaria, possa impartire ai contravventori apposite prescrizioni finalizzate alla «regolarizzazione» della situazione di illiceità.
La prescrizione, altresì, prevede che le operazioni che i contravventori devono porre in atto, per la «regolarizzazione», debbono avvenire in un determinato termine e nel contempo il procedimento penale è «sospeso».
Se il trasgressore adempie esattamente alla prescrizione l’organo accertatore, ai sensi dell'art. 318-quater co. 2, verificato l'esatto adempimento, «ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa» che in questo caso è pari a € 6.500,00.
Quando, invece, alla verifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, risulta il suo inadempimento, l’organo accertatore ne dà immediata comunicazione al Pubblico Ministero e al Contravventore, per il proseguio del procedimento penale che era stato sospeso.
Sono stati, altresì, posti sotto fermo amministrativo provvisorio di 30 giorni, così come indicato all'art. 260-ter co. 1-2-3-5, tre veicoli utilizzati per l'attività di rifiuti non autorizzata.
Ai sensi dell'art. 260-ter - sanzioni amministrative accessorie - co. 1-2-3-5, è previsto il fermo amministrativo provvisorio di 30 gg del veicolo commutabile successivamente, a seguito di sentenza del Giudice del Tribunale, a 12 mesi e/o alla confisca del mezzo stesso.
Alla conclusione delle indagini il NOA ha proceduto a porre sotto fermo amministrativo i 3 veicoli coinvolti ed al termine dei giorni previsti, ai sensi dell'art. 318Bis e seguenti, vista l'inadempienza dei responsabili e corresponsabili dell'attività di gestione illecita di rifiuti, a trasmettere tutti gli atti all'Autorità Giudiziaria procedente per il proseguo del procedimento penale a loro carico.
I responsabili dell'illecito ambientale accertato sono stati individuati nelle seguenti figure:
- i legali rappresentanti pro-tempore delle tre società, costituenti un consorzio di cooperative, aventi sedi nella Regione del Piemonte; in particolare:
- la capogruppo, in quanto intestataria dell'iscrizione e delle autorizzazione in materia ambientale;
- le due cooperative appartenenti, in quanto intestatarie ciascuna, dei veicoli, con cui avveniva l'illecito (raccolta - trasporto e abbandono);
- i due soci delle summenzionate società che avevano in uso esclusivo i veicoli, con cui avveniva l'illecito (raccolta - trasporto e abbandono).
Colui che aveva in uso esclusivo il terzo veicolo che, in concorso con i due soggetti che avevano in uso i veicoli delle società, ha attuato anch'esso un'attività illecita di rifiuti.
Nel corso dell'indagine il NOA ha proceduto, altresì, a contestare a sei privati cittadini, la cui azione di abbandono rifiuti è risultata occasionale, la violazione prevista ai sensi dell'art. 255 co. 1 del «T.U.L.A.», per un importo pari a 600 euro cadauno.
In particolare, l'art. 255 – abbandono di rifiuti – co. 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «T.U.L. AMBIENTALE» recita: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.
Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.
Questa operazione conferma l'attenzione che la Polizia Locale dedica alla tutela dell'ambiente, sia con il monitoraggio puntuale dei punti di raccolta dei rifiuti urbani, finalizzata anche alla verifica del rispetto dei tempi di esposizione, sia con il controllo quotidiano del corretto utilizzo dei cestini dell'arredo urbano, sia con l'impiego dei sistemi di videosorveglianza per individuare gli abbandoni sul territorio , anche periferico, dei materiali di cui i privati tendono a disfarsi senza utilizzare i soggetti preposti o i CRM.