Calcio Serie B: il Questore commina un Daspo di 5 anni

Un «tifoso» aveva tentato di entrare armato al Druso armato di coltello all’incontro di calcio Sudtirol - Spezia

Nella giornata di ieri il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un D.A.SPO. – Misura di Prevenzione Personale – della durata di 5 anni nei confronti di un sostenitore della Squadra di Calcio Südtirol per fatti accaduti in occasione dell’incontro che si è giocato a Bolzano il 28 febbraio scorso tra la Squadra locale e quella dello Spezia Calcio, valevole per il Campionato di Serie B.
 
In quell’occasione un 24enne tifoso bolzanino, durante le operazioni di pre-filtraggio degli spettatori disposta dall’Ordinanza del Questore che regola i Servizi di ordine e sicurezza pubblica, all’atto del controllo effettuato dalle Forze dell’Ordine e dagli steward era stato trovato in possesso di un coltello nascosto in una tasca del giubotto della lunghezza complessiva di 20 centimetri.
 
Sul posto, quindi, veniva fatta intervenire una Pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato, che provvedeva a condurre il supporter bolzanino presso gli Uffici di Largo Palatucci; qui veniva fotosegnalato e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi, con contestuale sequestro penale del coltello.
 
Considerato che con il proprio comportamento questo soggetto ha messo in grave pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico e ha dimostrato con la propria condotta di essere del tutto incurante del rispetto delle leggi dello Stato, costituendo un potenziale concreto pericolo per l’incolumità fisica di altri spettatori presenti sugli spalti, atteso che se fosse riuscito ad entrare nell’impianto sportivo con l’arma addosso avrebbe poi potuto utilizzarla,  nei suoi confronti il Questore ha emesso un DASPO della durata di 5 anni, valido per tutte le tutte le manifestazioni organizzate e gestite dalle Federazioni sportive facenti parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
 
Quale conseguenza di questo Provvedimento il giovane non potrà accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano alle manifestazioni sportive e più specificatamente i piazzali adibiti alle partenze, all’arrivo e alla sosta dei veicoli per gli esodi organizzati dei tifosi, le strutture sportive, i dintorni e le vie limitrofe in occasione dei suddetti incontri sportivi.
 
Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro degli sport indicati, per un periodo temporale ricompreso tra due ore prima dell'inizio e due ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle Stazioni ferroviarie, ai Caselli autostradali, agli Scali Aerei, agli Autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di inottemperanza, il trasgressore verrà denunciato ai sensi della normativa vigente.
 
Per luoghi interessati alla sosta, al transito al trasporto si intendono tutte le strade, vie e piazze limitrofe all’impianto sportivo, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso.
Per quanto riguarda le Stazioni ferroviarie, i Caselli autostradali, gli Scali Aerei, gli Autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono agli incontri sportivi, il divieto opera nei confronti di tutte le diverse strutture esistenti sul territorio nazionale ed anche di quelle estere.